➡️ Cassazione

➡️ Sentenza n° 32687/2021

➡️ Non è integrato il reato di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico in cui vi è pericolo di esposizione al fatto da parte dei minori, l’autoerotismo praticato all’interno di un vagone perché di fatto questo non è il tipico luogo che i minori scelgono di frequentare con sistematicità

 

‼️ IL CASO ‼️

➡️ La passeggera di un treno denuncia alla Polizia Ferroviaria un altro passeggero per essersi masturbato in sua presenza, al solo fine d’importunarla. 

➡️ All’arrivo degli agenti l’uomo reagisce con gesti violenti e minacce per impedire lo svolgimento della loro attività.

➡️ Il Pubblico Ministero contesta al denunciato la commissione del reato di atti osceni, contemplato dall’art. 527 c.p comma secondo perché il fatto è stato commesso in un luogo frequentato anche da minori, per cui il rischio di esposizioni degli stessi al gesto dell’imputato non può escludersi.

➡️ Il Giudice condanna l’imputato per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto deve escludersi che la condotta di autoerotismo sia stata commessa in un luogo abitualmente frequentato da minori e quindi a rischio di esposizione da parte degli stessi

 

⚖️ CASSAZIONE ⚖️

➡️ Quando si parla di “luogo abitualmente frequentato da minori” non si fa riferimento solo a un luogo aperto o esposto al pubblico. 

➡️ Deve trattarsi piuttosto di un posto che i minori scelgono sistematicamente di frequentare.

➡️ Inoltre, in un caso simile a quello di specie, la Cassazione ha già avuto modo di chiarire che l’interno di un vagone ferroviario in movimento non costituisce un luogo che abitualmente viene frequentato da minori.

➡️ Per approfondire il tema:

https://www.studiocataldi.it/articoli/42760-autoerotismo-in-treno-non-e-reato.asp

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