DONNE VITTIME DI VIOLENZA: la proposta di Pamela Orrù
Un tutor per il reinserimento socio-lavorativo, un contributo economico per la durata di 3 mesi, assistenza nella ricerca di un lavoro, detrazioni e benefici fiscali per chi le assume, accesso semplificato al microcredito e inserimento abitativo.
Queste sono alcune delle proposte avanzate dal disegno di legge elaborato con l’associazione Co.Tu.Le.Vi. di Trapani, sottoscritto da 46 senatori e presentato dalla senatrice Pamela Orrù.
Con la legge 77/2013 l’Italia è stata uno tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e domestica e la legge 119/2013 ha introdotto varie disposizioni penali, sostanziali e procedurali a tale scopo, disponendo anche un finanziamento permanente specificatamente destinato pari a 5 milioni di euro.
In questa cornice normativa è pertanto necessario prevedere alcune misure idonee a dare alle vittime di violenza la possibilità concreta di conquistare la propria autonomia economica e psicologica, sia attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro che con la possibilità di essere ospitate in luoghi sicuri. Vediamo in dettaglio le novità:
1) È istituita la figura del tutor con il compito di accompagnare il reinserimento socio-lavorativo della donna vittima di violenza e di fornire adeguato supporto anche agli orfani di vittime di femminicidio. Tale figura è individuata nell’ambito delle professionalità operanti nel mondo del volontariato, del servizio civile, dei servizi socio-sanitari, tra i praticanti avvocati, i tirocinanti psicologi ed assistenti sociali che abbiano seguito una formazione specifica ed un tirocinio formativo non inferiore a 6 mesi.
2) Alle vittime di violenza è fornito un servizio di assistenza psicologica finalizzato al loro recupero, nonché servizi destinati a facilitare il raggiungimento di forme di indipendenza economica ed abitativa. È previsto anche un contributo economico per la durata di tre mesi a sostegno di chi sia privo di disponibilità economiche.
3) Sono inoltre garantite l’assistenza nella ricerca di un lavoro e nei percorsi di imprenditoria femminile oltre all’attivazione di procedure semplificate di accesso al microcredito e accesso a prestiti d’onore.
4) Nei casi di assunzione di donne vittime di violenza, ai datori sono riconosciuti detrazioni e benefici fiscali per i costi sostenuti per assunzione e retribuzione.
5) Nei casi di vittime impossibilitate a rimanere o rientrare nell’abitazione coniugale è garantito temporaneo alloggio nelle strutture dei centri anti-violenza e case rifugio ad indirizzo segreto al fine di favorire, superata la fase di emergenza, l’inserimento abitativo negli immobili confiscati alla mafia o in abitazioni private dietro corresponsione di almeno 3 mensilità di canone a carico delle associazioni.
6) Le associazioni e gli enti che operano nel settore possono offrire assistenza legale alle donne vittime attraverso professionisti appositamente formati e poi costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti l’autore della violenza, avvalendosi di legali che hanno stipulato adeguata convenzione per la prestazione professionale richiesta e sono inseriti in apposito registro.