➡️ Tribunale di Modena
➡️ Pronuncia n° 2467 del 23 luglio 2021
➡️ il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali
➡️ e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori
? Direttiva Europea ?
➡️ Giugno 2020
➡️ il Covid è un o degli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro
‼️ QUINDI ‼️
➡️ il rifiuto del vaccino anti-Covid non può comportare sanzioni disciplinari
può avere conseguenze per la valutazione della mansione del dipendente.
➡️ Chi è a contatto con il pubblico o in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.
?? IN CONCLUSIONE
➡️ Il diritto alla libertà di autodeterminazione deve essere bilanciato con altri diritti costituzionali come quello alla salute degli altri e con il principio di libera iniziativa economica
✅ GREEN PASS ✅
➡️ Il datore di lavoro può anche decidere di rendere il Green pass obbligatorio in azienda.
➡️ Il titolare dell’attività ha il potere e il dovere di pretendere dai dipendenti il rispetto di qualsiasi tipo di misura finalizzata a rendere il lavoro più sicuro.
➡️ In pratica, la normativa mette sullo stesso piano tra le misure di prevenzione gli indumenti che proteggono i lavoratori (tute speciali, calzature, casco, imbracature) e il vaccino contro il coronavirus.
➡️ E nel caso in cui l’azienda introduca il siero come misura di protezione, chi lo rifiuta potrebbe rischiare il posto.
➡️ Per approfondire: https://www.laleggepertutti.it/511379_obbligo-di-vaccino-e-di-green-pass-al-lavoro-le-novita
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