Introdotto dal Decreto Legge 44/2021 per chi somministra i vaccini.

❓IN COSA CONSISTE❓

➡️ Scudo penale

➡️ Vale per il sanitario

➡️ Che somministra il vaccino anti-Covid

➡️ Non può essere chiamato a rispondere per i reati di:

?Lesioni personali colpose

?Omicidio colposo

➡️ Per tutto ciò che succede dopo il vaccino

❗️PRESUPPOSTO❗️

➡️ Che il vaccino sia conforme alle indicazioni AIC
➡️ Autorizzazione all’Immissione in Commercio, rilasciato da AIFA

➡️ E conforme alle circolari del Ministero della Salute

➡️ Però non sono indicazioni chiare

?CRITICITÀ?

➡️ Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

➡️ FNOMCeo, per il tramite del Presidente Filippo Anelli, ha giudicato il provvedimento non idoneo a sollevare il medico “da atti professionali compiuti in un contesto emergenziale, da medicina delle catastrofi, e con il solo obiettivo di salvare vite”

➡️ Ad essere criticata, più nel dettaglio, è la scelta dell’esecutivo di limitare le misure alla sola fase di vaccinazione, che invece è quella che meno preoccupa i sanitari, abituati ad assumersi responsabilità in tutte le campagne vaccinali

➡️ Già gli articoli 5, 6 e 7 della cd. legge Gelli (n. 24/2017) sembrerebbero idonei garantire che il personale vaccinatore non incorra in un’ingiusta responsabilità penale, prevede già che i sanitari che si sono comportati in maniera corretta e hanno attuato con diligenza le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali non possono incorrere in responsabilità penale.

➡️ Va infine detto che lo scudo si limita a proteggere i sanitari dalla responsabilità penale, ma non da quella civile.

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