30 marzo 2016, il Tribunale di Reggio Emilia ammette il risarcimento da vacanza rovinata.
Nel caso di specie un soggetto qualche giorno prima di partire per le vacanze estive veniva investito da una vettura e questo brutto sinistro gli impediva di partire per un viaggio che già aveva organizzato e pagato.
Durante il giudizio come danni chiedeva non soltanto il rimborso del costo del viaggio che già aveva anticipato ma chiedeva altresì una somma a titolo di risarcimento del danno morale per non essersi potuto godere le meritate vacanze dopo un anno di lavoro.
I Giudici della Corte di merito ammettono l’esistenza di questa nuova voce di danno e il conseguente risarcimento!
Oltretutto l’automobilista si era assunto la totale responsabilità dell’accaduto e aveva offerto al pedone investito una somma che veniva rifiutata dall’uomo intenzionato ad ottenere una pronuncia giudiziale ben maggiore, riguardante una voce di danno più ampia.
Il Tribunale affermava allora che:
“Le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile e irrinunciabile – costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari.
Motivo per cui, ancorché la moglie non sia stata direttamente coinvolta nel sinistro stradale, la sua posizione può ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia.
Le ferie, infatti, consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, peraltro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l’organizzatore o tour-operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana”
Una pronuncia assolutamente interessante ed innovativa!
Le ferie rappresentano un diritto di livello costituzionale!
Pertanto, qualsiasi evento causato da un terzo che impedisca in concreto il godimento del periodo feriale crea un danno ad un diritto costituzionale e, pertanto, impone una formula risarcitoria che va ben oltre la semplice refusione delle spese mediche o di viaggio.
All’uomo, sostengono i Giudici del Tribunale di Reggio Emilia, non è stata data possibilità di trascorrere in modo pieno quel periodo dell’anno in cui può occuparsi della sua vita sociale e familiare.
Inoltre la circostanza che il sinistro sia avvenuto poco prima della partenza mette chiaramente in luce il nesso causale tra l’incidente e il mancato godimento delle ferie portando come unico conseguenza l’annullamento delle stesse.