Sentenza n. 3318/2017 Corte di Cassazione
Il marito è infedele. 

La moglie lo scopre e intrattiene una relazione con un altro uomo. Una sorta di occhio per occhio, dente per dente. 

I due poi decidono di separarsi e i giudici addebitano al marito la separazione in quanto emerge chiaramente da investigazioni fatte e dichiarazioni di testimoni che è stata la relazione adulterina dell’uomo ad aver determinato la rottura del rapporto coniugale.

Il marito si appella richiedendo l’addebito alla moglie e l’assegno di mantenimento, ma inutilmente: la relazione della donna era cominciata dopo aver scoperto di essere stata tradita, una volta che il marito si era trasferito altrove ed era stato depositato il ricorso per separazione. Una condotta assolutamente inidonea a causare la frattura nel matrimonio. 

L’uomo non si arrende e ricorre in Cassazione, ma il ricorso viene rigettato. Perché? L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è sufficiente, da sola, a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. A meno che non si provi la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, ma non è questo il caso.

Per quanto riguarda la richiesta dell’assegno di mantenimento ex art. 433 c.c. la Cassazione rammenta che questo è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento tramite lo svolgimento di un lavoro. Se l’uomo non è in grado di trovare un’occupazione adatta a sè, non può pretendere niente dal coniuge.