Se la madre richiede accertamenti sulle condizioni di gravidanza e del feto ed il medico non dispone l’amiocentesi incorre in responsabilità medica!
Così è stato deciso dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione nella pronuncia n° 243 del 2017.
La lesione che lamentavano i due genitori del bambino nato con sindrome di Down è di non esser stati informati adeguatamente dal ginecologo. Se infatti fossero stati a conoscenza della sindrome che affliggeva il nascituro avrebbero preso in considerazione l’opzione dell’aborto, riservandosi se procedervi o meno, ma nel caso di specie non hanno avuto neppure libertà di scelta pur avendo chiesto informazioni specifiche al medico.
Quando poi, due mesi dopo la richiesta di accertamenti ed il conseguente rifiuto del medico, alla donna è stata proposta l’amiocentesi ella rifiutava e questo suo rifiuto è stato considerato dal medico come circostanza idonea a giustificare il suo non essersi attivato in tempo.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha espresso opinione contraria affermando che:
“Qualora risulti che un medico ginecologo, cui fiduciaria e te una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non aver prescritto l’amiocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amiocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli, non può dal giudice di merito essere considerata automaticamente come causa efficiente esclusiva, sopravvenuta all’inadempimento, riguardo al danno alla propria salute psico-fisica che la gestante lamenti per aver avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio all’esito della gravidanza, occorrendo all’uopo invece accertare in concreto che sul rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla prestazione erroneamente seguita”
Queste parole della Suprema Corte, se le te tutte d’un fiato, lasciano il dubbio sul senso concreto dell’intera frase ma, analizzando l’assunto nello specifico, si legge chiaramente come la donna abbia subito un danno alla propria sfera psico-fisica.
La donna ha pertanto diritto a che le siano prospettati tutti gli accertamenti possibili, con informazione precisa e adeguata anche dei rischi connessi, in modo che ella possa scegliere liberamente se procedervi e, in base agli esiti, scegliere se proseguire o meno la gravidanza.