Anche il nostro amico a quattro zampe può essere sequestrato.
Ma quando?
Quando ci troviamo di fronte al reato previsto dall’articolo 659 del Codice Penale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e il cane è ritenuto “cosa pertinente al reato”. E’ questo infatti il presupposto per poter procedere, ai sensi dell’articolo 321 del Codice di Procedura Penale, alla misura cautelare del sequestro preventivo.
Il Tribunale del Riesame ha così deciso in quanto ha ritenuto l’animale cosa “cosa” pertinente al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, mezzo che può protrarre la consumazione dell’illceito se rimane nella disponibilità dell’indagato.
Ricordiamo, inoltre, alcuni principi inerenti il reato in oggetto:
– l’esistenza e la tollerabilità delle emissioni rumorosi, nel nostro caso il continuo latrare dei cani, può basarsi anche sulla dichiarazione dei testimoni, senza che sia necessaria una perizia tecnica a riguardo;
– nel caso di immissioni rumorose moleste non si richiede che la condotta abbia causato un concreto danno, è sufficiente che l’immissione sia idonea anche astrattamente a molestare alcune persone;
Alla luce di ciò possiamo affermare che bisogna sempre stare attenti al comportamento dei propri animali domestici perché il passaggio da animale tranquillo ad animale molesto è velocissimo e le conseguenze possono essere molto gravi, fino anche al sequestro preventivo del cane molesto.