La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata”

Con queste parole si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nella sentenza 94 del 2017.

Nel caso di specie la moglie, in sede di separazione, indicava come il marito non avesse contribuito alla gestione delle spese familiari, mettendo anzi da parte un’ingente somma. Per dimostrare ciò chiedeva di poter accedere alla documentazione fiscale e contabile del marito presso l’Agenzia delle Entrate ma si vedeva rispondere in senso negativo.

Ricorreva pertanto al TAR invocando il diritto di accesso, previsto dalla Legge 241 del 1990 e si vedeva accogliere dal Giudice Amministrativo tale doglianza.

È’ diritto del cittadino poter accedere ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione quando ricorre un interesse giuridico, attuale e concreto.

Anche se la documentazione era riferita a terzi, la donna aveva comunque diritto di accedervi in quanto le situazioni attestate avevano un riflesso immediato nella propria sfera giuridica, nel caso di specie erano basilari per le determinazioni nel procedimento di separazione.

Tali atti, sostiene il TAR, rientrano proprio nella nozione di documenti “trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa”. Al contrario l’Agenzia delle Entrate aveva motivato il proprio diniego a mostrare i documenti sulla base dell’assunto che essi fossero solo atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, delle mere informazioni non comunicabili all’esterno.

È, pertanto, da accogliersi la richiesta di accesso agli atti fiscali e contabili dell’uomo da parte della moglie per valutarne un possibile uso in sede di separazione e l’Agenzia delle Entrate non può opporre un rifiuto se non violando la legge sulla trasparenza amministrativa

In conclusione si può affermare che il cittadino ha diritto di accesso a tutta la documentazione in possesso della Pubblica Amministrazione, tanto riferita a se stesso quanto riferita a terzi, se le informazioni contenute sono tali da poter incidere in modo diretto, attuale e concreto sui propri interessi giuridici rilevanti.