Tribunale di Como, decreto 3 febbraio 2016
Nel caso di separazione consensuale, le parti possono liberamente accordarsi in merito alla frequentazione e al mantenimento del proprio cane e l’accordo va tutelato in quanto non urta con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico.
Nel caso in esame, non essendoci figli o beni in comune di mezzo, le condizioni di separazione riguardavano la gestione del cane sotto il profilo economico e relazionale. L’animale non è più considerato una “cosa”, ma è un “essere senziente”, ed è quindi legittimo che i coniugi, in sede di separazione, vogliano assicurarsi la possibilità di frequentarlo e stabilire la suddivisione delle spese per la sua cura ed il suo mantenimento, proprio come se fosse un figlio. Il giudice ha sostenuto che inserire tali condizioni all’interno del ricorso per separazione consensuale non presenta alcun tipo di problema ed ha quindi omologato gli accordi dandogli effettiva validità giuridica.
Ricordiamo però che nell’ipotesi di separazione giudiziale è inammissibile la domanda di assegnazione dell’animale domestico all’uno o all’altro dei coniugi poiché: a) il nostro ordinamento non prevede questo istituto giuridico; b) non è compito del giudice regolare i diritti delle parti sugli animali domestici.