Pienamente lecite ed utilizzabili come prova processuale le registrazioni effettuare con cellulare.
Nel caso di specie, una vittima di violenza sessuale, per dar prova degli atti subiti aveva mostrato in udienza i filmati integrali dei rapporti subiti e hanno avuto valore di piena prova. Però nella situazione che in questa sede stiamo analizzando i video erano stati girati dall’Imputato, il presunto aggressore, quasi forse a documentare i suoi appuntamenti hot…
In ogni caso, indipendentemente dall’autore, il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n° 5241 del 2017 è il seguente:
“Le registrazioni video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, il colloquio tra presenti o la telefonata”
“La persona che registra è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dell’ospitalità tesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria”
Le registrazioni riprodotte in giudizio sono quindi una piena fonte di prova e sono anche attendibili.
I Giudici, però, si sono spinti oltre e hanno affermato che i moderni mezzi di comunicazione e le applicazioni di registrazione hanno raggiunto ormai altissimi livelli di qualità del prodotto finale e a maggior ragione possono far piena prova in giudizio.
Per quanto riguarda il soggetto che procede a registrazione vi è da aggiungere che, se è uno dei partecipanti alla conversazione o al momento che viene filmato, non necessita di alcuna autorizzazione per documentare la situazioni in quanto non si tratta di intercettazione, bensì di un evento a cui ha partecipato e di cui è comunque testimone.
“Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini Smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate”
“Le registrazioni di conversazioni -e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del codice di procedura penale in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti e alle formalità delle intercettazioni”.
Ora, alla luce delle parole della Cassazione, nessuno potrà più affermare che i Giudici della Suprema Corte sono indietro coi tempi, ne sono anzi al passo perché comprendono il momento storico in cui viviamo e l’avanzare della tecnologia nella sua più ampia portata di prova giudiziale.