Il prossimo 4 dicembre si terrà il Referendum Costituzionale di cui da mesi si sta parlando. In cosa consiste? 
Facciamo un po’ di chiarezza!

L’8 aprile 2014 il Governo ha presentato alle Camere un disegno di legge di revisione costituzionale.
Tale disegno è stato approvato dal Senato il 13 ottobre 2015 e dalla Camera l’11 gennaio 2016 in prima deliberazione e, successivamente, dal senato il 20 gennaio 2016 e dalla Camera il 12 aprile 2016 per la seconda deliberazione.
I tesi di revisione costituzionale necessitano infatti di una doppia deliberazione da entrambe le Camere a distanza non inferiore di tre mesi allo scopo di far ponderare meglio ai nostri rappresentanti il progetto che hanno sotto mano.
Se la seconda deliberazione di ciascuna Camera non approva con una maggioranza dei 2/3 dei componenti è possibile fare richiesta di referendum costituzionale.
Questo è il nostro caso!
Il testo di legge di revisione costituzionale è stato approvato solo a maggioranza assoluta inferiore ai 2/3 dei componenti, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 88 in data 15 aprile 2016 rubricato come:
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istutizioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”
Quali sono le disposizioni previste dal testo approvato e sottoposte al prossimo referendum?
1) Superamento del bicameralismo perfetto
Il nostro attuale ordinamento costituzionale prevede due Camere (Camera dei Deputati e Senato) con identici compiti nell’esercizio della funzione legislativa.
Esse, infatti, per ogni testo di legge devono esprimere la loro approvazione in modo pressoché identico e sul medesimo testo, tant’é che ogni volta che una Camera approva alcuni emendamenti al testo ossia lo modifica esso deve ritornare all’altra Camera per l’approvazione.
Con la riforma oggetto di referendum si propone di cambiare le funzioni di Camera e Senato. Da un lato vi sarà la Camera dei Deputati come unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo e l’unica capace di esercitare funzione di indirizzo politico e di controllo dell’operato del Governo. Dall’altro lato il Senato svolgerà compiti di raccordo tra lo Stato e gli altri enti della Repubblica, solo in pochi casi eserciterà la funzione legislativa, verificherà le politiche pubbliche e l’impatto delle politiche dell’Unione Europea, ed infine concorrerà ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.
Questa nuova forma di bicameralismo verrà definita come imperfetta o differenziata in ragione del fatto che le due Camere avranno compiti differenti.
2) Nuova composizione del Senato
Mentre il numero dei componenti della Camera dei Deputati rimarrà di 630, la riforma prevede che il numero dei Senatori passi da 315 a 100.
I nuovi 100 senatori saranno così suddivisi: 95 saranno senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali eleggibili tra Sindaci e Consiglieri Regionali, e 5 saranno senatori nominati dal Presidente della Repubblica che dureranno in carica 7 anni e saranno scelti tra cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Non vi sarà più la possibilità di nominare senatori a vita anche se quelli già precedentemente nominati rimarranno ovviamente tali. Gli unici futuri senatori a vita saranno gli ex Presidenti della Repubblica al termine del loro mandato.
La scelta dei Senatori non sarà però rimessa ai cittadini ma la loro elezione  avverrà tramite un’elezione di secondo grado ossia saranno eletti dai Consigli Regionali tra i propri componenti e resteranno in carica per tutta la durata delle Istituzioni che li hanno eletti, pertanto dureranno quanto gli stessi singoli Consigli Regionali.
Oltretutto i nuovi Senatori eletti dai Consigli Regionali tra i propri membri godranno delle medesime immunità previste per i Deputati e, pertanto, non risponderanno delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni e non potranno essere arrestati se non in flagranza di reato o previa autorizzazione del Senato.
3) Nuove modalità di elezione dei Giudici della Corte Costituzionale
Il sistema vigente prevede che 5 dei 15 Giudici della Corte Costituzionale siano eletti dal Parlamento in seduta comune mentre in caso di approvazione referendaria questi 5 Giudici saranno eletti nel numero di 3 dalla Camera dei Deputati e nel numero di 2 dal Senato.
La differenza non è di poco conto perché attualmente i 5 Giudici vengono nominati da 945 parlamentari che votano insieme mentre con la riforma 3 Giudici saranno eletti da 630 deputati mentre i restati 2 saranno eletti solo dal piccolo manipolo di 100 senatori, tant’é che qualche Autore esprime forti perplessità.
4) Referendum e leggi di iniziativa popolare
Per proporre un referendum serviranno 800 mila firme, contro le 500 mila attuali. Dopo le prime 400 mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Per quanto riguarda invece la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare, il numero di firme necessarie è triplicato, da 50 mila a 150 mila. Vengono inoltre introdotti in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo.
5) L’abolizione di Cnel e Province
La riforma costituzionale prevede l’abrogazione totale dell’articolo 99 della Costituzione stabilendo così la soppressione del Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà nominato un commissario straordinario a cui sarà affidata la liquidazione e la ricollocazione del personale presso la Corte dei Conti.
La riforma, se approvata, provvederà altresì ad abolire le Province eliminandone ogni riferimento dalla Carta Costituzionale. 
In realtà è bene indicare che l’ente intermedio tra Comuni e Regioni non scomparirà del tutto bensì verrà mutato in un nuovo soggetto istituzionale definito “Ente di Area Vasta” che sarà costituito dalle Città Metropolitane, ove previste, e negli altri casi verosimilmente dalle stesse strutture attualmente di natura provinciale.
6) Modifica della disciplina dei Decreti-Legge e delle Leggi di Iniziativa Popolare
Con riferimento ai Decreti-Legge la Riforma prevede l’obbligatoria indicazione del tempo entro cui dev’essere esaminato e votato dalla Camera dei Deputati e si prevedono esplicitamente casi in cui il Governo non può ricorrere a tale strumento come ad esempio per reiterare disposizioni di precedenti decreti non convertiti dal Parlamento, per disciplinare la materia costituzionale ed elettorale, o per leggi di bilancio.
Per presentare un progetto di legge di iniziativa popolare non saranno più necessarie 50mila firme di elettori bensì 150mila!
Si prevede però l’introduzione di una nuova forma di Referendum: quello Propositivo! Lo scopo di tale strumento sarà quello di poter eventualmente interrogare la cittadinanza su temi di grande attualità come è avvenuto ad esempio in Scozia per il referendum sull’indipendenza e in Irlanda per quello sui matrimoni tra persone dello stesso sesso.
7) Nuovi riparti di competenze tra Stato e Regioni
Con l’approvazione referendaria della Riforma verrà meno il regionalismo differenziato e verrà eliminata la legislazione concorrente Stato-Regioni prevedendo nella parte II del Titolo V della Costituzione solamente casi di potestà esclusiva dello Stato ossia materie e ambiti dove solo lo Stato può intervenire a livello legislativo, e casi di potestà residuale delle Regioni.
In caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali gli amministratori regionali e locali vengono allontanati dall’incarico.
Si pone un limite al compenso dei dirigenti di organi regionali, che non sarà superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
Sarà inoltre obbligatorio il parere del Senato prima dello scioglimento di un Consiglio Regionale oppure prima dell’esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo in base al quale ha la possibilità di sostituirsi all’azione di una Regione in caso di inerzia di questa.
8) La legge elettorale: ricorso preventivo alla Consulta
Prima della loro promulgazione le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Il ricorso motivato dovrà essere presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera o almeno un terzo dei componenti del Senato entro 10 giorni all’approvazione della norma. La Consulta si pronuncerà entro 30 giorni e, in caso di dichiarazione di illegittimità, la legge non sarà promulgata.
Clicca e scarica PDF – Testo di Riforma Costituzionale 2016
I seguenti link per approfondire ulteriormente l’argomento:
Federico Del Giudice, La Costituzione rottamata?, commento alla riforma costituzionale, Edizioni Giuridiche Simone, 2016
Panorama.it
Wikipedia
Internazionale.it
Wikiversity.org
Repubblica.it