➡️ Corte di Cassazione

➡️ Ordinanza n° 4927/2022

➡️ Illegittima per eccesso di potere la norma del regolamento di polizia locale del Comune che sanziona con una multa di 500 euro il conducente che si ferma sulla pubblica via per far salire una prostituta, con la scusa che in tal modo intralcia il traffico. 

➡️ La sicurezza pubblica è una materia di competenza statale, così come lo è l’iniziativa economica privata identificata con l’attività di prostituzione, i cui limiti possono essere stabiliti solo son legge dello Stato.

 

‼️ IL CASO ‼️

➡️ Agosto 2015

➡️ La Polizia Locale eleva una multa di 500 euro ad un automobilista per intralcio alla circolazione

➡️ Si era fermato per far salire una prostituta 

 

??‍⚖️ GIUDICE DI PACE ??‍⚖️

➡️ L’automobilista ricorre al Giudice di Pace con l’ordinanza ingiunzione

➡️ Sarebbe illegittimo il Regolamento di Polizia Locale che sanziona questo comportamento

➡️ Il Giudice di Pace riconosce l’eccesso di potere dell’atto amministrativo, disapplica il Regolamento e annulla la multa

➡️ Il Comune, allora, presenta Appello al Tribunale

 

? TRIBUNALE ?

➡️ Il Tribunale rigetta l’Appello

➡️ La prostituzione è contraria al buoncostume ma non è un illecito

➡️ Pertanto una norma amministrativa non può sanzionare l’attività di prostituzione o la contrattazione

➡️ Può solo sanzionare l’intralcio alla circolazione ma, nel caso di specie, la vettura si era accostata per far salire la prostituta e non aveva intralciato il traffico

➡️ Solo una Legge statale può, eventualmente, limitare la libertà di iniziativa economica privata della prostituzione, non un atto amministrativo del Comune

 

⚖️ CASSAZIONE ⚖️

➡️ Rigetta il Ricorso del Comune

➡️ L’autorità amministrativa può derogare solo temporaneamente alla norma primaria 

➡️ Il Sindaco non può limitare con atto amministrativa l’iniziativa economica privata

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