➡️ Corte Costituzionale

➡️ Sentenza n° 128/2021

➡️ E’ illegittima la sospensione del pignoramento prima casa

➡️ Disposta dalla normativa Covid fino al 30 giugno 2021

‼️ IL CASO ‼️

➡️ Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Solleva la questione di legittimità costituzionale

Sull’articolo 54-ter del Decreto Legge n° 18 del 2020 

➡️ Che “sospende in tutto il territorio nazionale ogni procedura esecutiva di pignoramento immolare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”

⚠️ Per il giudice questa norma viola i diritti dei creditori, che a suo dire, non possono essere compromessi per tutelare il risparmio e la salute individuale collettiva

⚠️ La proroga inoltre comporta la violazione del principio di ragionevole durata del processo. 

⚠️ Detta sospensione, arresta infatti le procedure esecutive per un tempo significativo “senza essere giustificata né dall’esigenza di consentire al debitore di ripianare la propria posizione né dalla crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria, non essendo consentito all’autorità giudiziaria alcun vaglio circa la relativa incidenza sulla situazione dell’esecutato.”

⚖️ CORTE COSTITUZIONALE ⚖️ 

➡️ Il Parlamento può sospendere il diritto del creditore ma solo con un bilanciamento dei valori costituzionali in gioco

Diritto all’abitazione

➡️ A condizione però che la sospensione delle procedure esecutive sia limitata nel tempo e venga disposta per fronteggiare eventi del tutto eccezionali

➡️ Nel nostro caso invece la sospensione dura da circa 14 mesi, ed è irragionevole