“Attraversa sulle strisce, almeno se ti prendono sotto non hai colpa”. Tutti abbiamo sentito questa frase! Ma se le strisce pedonali non ci sono, chi investe il pedone è innocente? Ovviamente no.       

Affinché sia esclusa la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento”

 Così si pronuncia la Corte di Cassazione con sentenza n.39474 del 23 settembre 2016.

Vediamo il caso in esame. Un uomo investe un pedone che attraversa la strada, causandone la morte per le gravi lesioni riportate. In primo grado il conducente dell’auto era stato assolto ma, condannato in seguito dalla Corte d’appello per omicidio colposo, si rivolge alla Corte di Cassazione che rigetta il ricorso e ne conferma la colpevolezza. 

Ma cos’era successo? Il pedone, uscito da un bar, attraversava la strada per recarsi alla propria auto, in assenza di strisce pedonali ed illuminazione pubblica, in orario notturno e in presenza di traffico intenso. 

Per questi motivi il giudice di prime cure aveva ritenuto che la responsabilità dell’incidente gravasse solo sul pedone, che in maniera imprudente aveva iniziato l’attraversamento in condizioni di precaria visibilità dovute all’orario ed al traffico intenso, senza prestare adeguata attenzione e omettendo di dare la precedenza alle vetture in transito.                                                                                                                         

Tuttavia, in presenza di omicidio colposo, il conducente del veicolo è esente da responsabilità solo se

a) la condotta della vittima si configura come qualcosa di eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, sufficiente a produrre da sola l’evento; 

b) il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si trova nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. 

Ma non è questo il caso! Nonostante la strada fosse priva di illuminazione pubblica, gli esercizi commerciali e le abitazioni poste ai lati della strada, insieme ai fanali delle numerose auto transitanti, la rendevano sufficientemente illuminata e quindi era ben possibile per un conducente vigile ed attento notare la presenza del pedone. 

Inoltre, benché il pedone sia stato poco prudente nell’attraversare in assenza di strisce pedonali e con un traffico sostenuto, questa non è una condotta atipica ed imprevedibile: non è affatto un evento eccezionale che nelle vicinanze di un bar qualcuno decida di attraversare la strada, anche senza strisce o semaforo, ed il conducente deve tenere in considerazione questa eventualità, con un’andatura ed un livello di attenzione idonei. 

Vediamo chiaramente che è impossibile considerare chi guidava l’autovettura esente da colpa, non essendoci le condizioni necessarie, ma giustamente la Corte ha riconosciuto un concorso colposo del pedone del 35%.

Ricordiamoci che la prudenza non è mai troppa e che l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente del pedone, purché rientri nel limite della prevedibilità.