Approvata in via definitiva dal Senato in data 2 marzo 2016 con 149 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti, la nuova fattispecie penale dell’Omicidio Stradale è diventata Legge.

Clicca sul link per scaricare il testo di legge: Disegno di Legge – Omicidio Stradale

E’ bene indicarlo sin d’ora: la presente disposizione prevede sanzioni per tutti coloro che causano lesioni o morte mentre si trovano alla guida, comprendendo quindi tutti i guidatori, non solo per coloro che hanno assunto alcool o sostanze stupefacenti le cui pene sono ulteriormente aumentate!

Sebbene i media facciano riferimento al solo omicidio stradale facendo passare il messaggio che finalmente si è prevista una legge per sanzionare duramente chi uccide un’altra persona dopo essersi messo alla guida sotto effetto di alcool o droghe, la disposizione approvata dal Senato disciplina tanto l’omicidio quanto le lesioni personali e inasprisce le pene anche per coloro che, per colpa, commettono uno dei suddetti reati pur non essendo in stato di alterazione.

L’irragionevolezza di tale disegno di legge risiede nel fatto di prevedere autonomi reati con pene molto alte per situazioni che già erano previste e sanzionate dal Codice Penale, a riprova del fatto che tale testo di legge si pone come mera risposta ai malumori delle persone che vedono grandi titoli sui giornali di pirati della strada, peraltro in determinati momenti perché è opportuno ricordare che tali reati non vengono commessi solo in certi periodi ma hanno cadenza omogenea, purtroppo.

Sono stati introdotti nuovi articoli al Codice Penale, in particolare il 589-bis per l’omicidio stradale e il 590-bis per le lesioni personali stradali

In realtà era già presente nell’ordinamento un’aggravante dell’Omicidio Colposo per colui che avesse cagionato la morte di un’altra persona mentre si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ossia l’articolo 589 del Codice Penale, comma secondo e terzo:

  1. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Col nuovo testo di legge si prevede la soppressione e l’abrogazione di tutti i riferimenti all’aumento di pene dovuto alla violazione di norme sulla circolazione stradale presenti in vari articoli del Codice Penale, così come – ad esempio – i commi dell’articolo 589 che abbiamo riportato sopra.

Tutte le disposizioni penali in tema di circolazione stradale confluiscono ora nei nuovi articoli aggiunti, ossia dal 590-bis al 590-quinquies.

E’ opportuno trattare separatamente le novità legislative in tema di omicidio stradale e lesioni personali.

I punti salienti in tema di omicidio stradale sono:

  • Si prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni per chi cagiona la morte di un uomo violando le norme sulla circolazione stradale;

  • La pena è invece della reclusione da 8 a 12 anni se il guidatore era sotto l’effetto di droghe o in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro;

  • La pena, al contrario è minore se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro;

  • Qualora l’autore del reato scappi dal luogo dell’incidente, la pena non potrà essere inferiore ai 5 anni di reclusione e potrà essere aumentata da 1/3 a 2/3; è infatti stato aggiunto l’articolo 590-ter rubricato come “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”;

  • Alla condanna segue automaticamente la revoca della patente e il soggetto potrà conseguire una nuova patente solo dopo 15 anni se ha commesso un omicidio alla guida, oppure dopo 5 anni se ha causato delle lesioni;

  • Se il guidatore è titolare di una patente di uno Stato estero, viene prevista la sanzione da parte del Prefetto dell’inibizione di guida sul territorio italiano per lo stesso periodo indicato sopra.

  • Nei casi di omicidio stradale o lesioni personali stradali, se ci sono fondati elementi di un’evidente responsabilità, il Prefetto può sospendere la patente per un massimo di 5 annni, prorogabile a 10 anni se il soggetto viene condannato ma la condanna ancora non è definitiva perché – magari – nel frattempo la sentenza è stata impugnata.

  • Alla sentenza di condanna è equiparata anche la pronuncia di patteggiamento e la revoca della patente verrà applicata anche se il Giudice concede al soggetto la sospensione condizionale della pena;

  • Nei casi più gravi, ossia di uso di droghe o di alto tasso alcolemico, viene previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato e il Giudice può ordinare il prelievo, anche coattivo di campioni biologici del soggetto al fine di determinarne il dna;

  • E’ prevista la pena della reclusione da 5 a 10 anni per tre tipi di condotte, indipendentemente dallo stato di alterazione, ossia previste per tutti coloro che cagionino la morte di un uomo:

    1. Guidando in centro urbano a velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita, e comunque non inferiore a 70km/h, oppure su strade extraurbane a velocità che superi di 50km/h il limite di velocità;

    2. Oltrepassando il semaforo col rosso o circolando contromano;

    3. Facendo inversione di marcia in prossimità di un dosso o di un’intersezione, o sorpassi un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o nei tratti di linea continua.

  • Le pene sono aumentate in 2 casi specifici:

    1. Se il reato è commesso da persona senza patente o con patente revocata o sospesa;

    2. Se è il reato è commesso con un veicolo sprovvisto di assicurazione.

Invece, in tema di Lesioni Personali Stradali i punti salienti sono:

  • Il riferimento è solo alle lesioni personali gravi o gravissime, pertanto solo quelle che comportano un periodo di guarigione della vittima superiore a 40 giorni o quelle che comportano eventi determinati (indicati all’articolo 583 del Codice Penale) come ad esempio lo sfregio permanente, la perdita di un senso o di un arto, malattia certamente o probabilmente insanabile o perdita dell’uso di un organo;

  • Non sono quindi comprese le lesioni lievi o lievissime, ossia quelle con un periodo di guarigione inferiore a 40 giorni;

  • Ricordiamo che in ogni caso le pene non sono automatiche ma successive ad una condanna in ambito penale che verifichi vari elementi tra cui la colpa ossia l’aver commesso il reato senza l’intenzione ma dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia del guidatore o inosservanza di discipline, leggi o regolamenti da parte dello stesso.

  • Si prevedono pene più severe per tutti coloro che cagionano lesioni personali ad un’altra persona mentre si trovano la guida, mentre le pene sono ulteriormente aumentate se il conducente si trova in stato di alterazione dovuto ad alcool o droga.

  • Per coloro che, in stato di sobrietà, causano ad una persona lesioni personali gravi la pena prevista è quella della reclusione da 3 mesi a 1 anno mentre per le lesioni gravissime la pena è della reclusione da 1 a 3 anni;

  • Se il conducente è in stato di alterazione dovuto a stato di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è della reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi, ed è invece da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

  • La stessa pena è prevista per chi cagioni lesioni personali gravi o gravissime:

    1. Guidando in centro urbano a velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita, e comunque non inferiore a 70km/h, oppure su strade extraurbane a velocità che superi di 50km/h il limite di velocità;

    2. Oltrepassando il semaforo col rosso o circolando contromano;

    3. Facendo inversione di marcia in prossimità di un dosso o di un’intersezione, o sorpassi un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o nei tratti di linea continua.

L’opinione dell’Unione Camere Penali è molto critica nei confronti di questa nuova disposizione legislativa e non si può non concordare con questa visione poiché un tale inasprimento di sanzioni ed il gran numero di casi di incidenti stradali dovuti a semplice distrazione, senza aver fatto alcun uso di alcolici o stupefacenti, porta ad un illogico ampliamento dell’ambito penale che non trova alcuna giustificazione in ordine alla sistematica giuridica ma risponde solo al numero di casi di finiscono sulle pagine dei giornali.

Le parole dell’Unione Camere Penali sono le seguenti:

“Non è con una legge repressiva, sproporzionata ed incoerente che si tutelano le vittime della strada”.

Si tratta di una vera e propria mistificazione, di un arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della “grammatica” del diritto penale.

[…] Innanzitutto, non è affatto vero che i “pirati della strada” rimanessero “impuniti” prima della emanazione di questa legge ed è falso il messaggio mediatico secondo il quale “l’omicidio stradale ora è reato”: il fatto era già previsto come reato (art. 589, 3° comma c.p.) ed era già severamente punito (da tre a dieci anni) cui ben poteva aggiungersi l’aggravante della previsione dell’evento (art. 61, n. 3) con pena finale che in casi particolarmente gravi poteva raggiungere gli anni quindici. […]

[…] In secondo luogo, le leggi penali proprio per essere destinate ad incidere sulla viva carne delle persone (imputati e vittime) e a condizionare i comportamenti di tutti i consociati dovrebbero essere approvate con ampio consenso, previo dibattito parlamentare e senza ricorrere alla fiducia, secondo canoni razionali e non con il solo obiettivo di raccogliere facile approvazione dalla opinione pubblica spesso male informata, dimenticando perfino le statistiche che danno in netta diminuzione, grazie ad una capillare opera di prevenzione e di educazione culturale, le c.d. “stragi del sabato sera”. […]

[…] Infine, la nuova norma così come presentata sembra istituire una sorta di presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza e l’evento lesivo. Ma così non può essere, pena lo stravolgimento di tutti i principi fondamentali del sistema penale. L’evento deve essere la concretizzazione del rischio specifico insito nella guida in elevato stato di ebbrezza. Occorrerà insomma verificare che l’evento lesivo sia dovuto proprio alla incapacità del conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione dell’alterazione delle sue condizioni psico-fisiche dovute all’ingestione di alcool o stupefacenti. […]

Fonte: http://www.camerepenali.it/cat/7422/a_proposito_di_omicidio_stradale_.html

Questa nuova disposizione legislativa si presenta, pertanto, come fortemente repressiva e possibilmente lesiva del principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna in ragione del fatto che un soggetto sotto processo, pertanto un presunto innocente, può ricevere un trattamento sanzionatorio anticipato che lo porta a esser trattato come colpevole e l’impossibilità per svariati anni di rimettersi alla guida consegue anche se il Giudice, ossia un organo terzo e imparziale, stabilisce che la sua sanzione penale debba rimanere sospesa.

Riportiamo di seguito il testo di Legge dell’articolo 589-bis e il documento messo a disposizione dal Senato:

Art. 589 bis. Omicidio stradale

[1] Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

[2] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

[3] La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

[4] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[5] La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

[6] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[7] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

[8] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

 

Per un maggiore approfondimento si consigliano i seguenti link:

Ecco di seguito alcuni documenti utili scaricati dal sito ufficiale della Camera dei Deputati che vi riproponiamo: