La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che non si può spezzare il legame affettivo tra un minore e un uomo anche se successivamente viene accertato che non ne è il padre biologico!

L’articolo 8 della Convenzione dei Diritti Umani tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e recita così:

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La Corte ha considerato il concetto di “famiglia” in senso ampio, attribuendole altresì carattere autonomo. Si tratta di un’interpretazione estensiva che ricomprende tutti i tipi di famiglia di fatto, indipendentemente da un loro riconoscimento formale col matrimonio.

In base a ciò è stata dichiarata illegittima una legge russa che prevedeva l’immediata interruzione dei rapporti tra l’uomo e la minore sulla base degli esiti dell’esame di accertamento della paternità che avevano escluso un collegamento biologico padre-figlia tra i due soggetti.

Tuttavia l’uomo, sebbene padre non biologico, aveva sempre considerato la bambina come sua figlia e l’aveva trattata come tale tant’è che tra i due vi era un reale rapporto genitoriale.

Si comprende quindi come sia assolutamente irragionevole stabilire che il rapporto tra i due soggetti debba essere per legge interrotto sebbene gli stessi si considerino parte della stessa famiglia.

La D.ssa Colcelli dell’Università degli Studi di Perugia, a commento di un’altra pronuncia della CEDU, chiarisce il significato di famiglia nei seguenti termini:

Famiglia, così, finisce per riferirsi non solo alle relazioni esistenti nell’ambito di quella qualificata come legittima – fondata cioè sul matrimonio – ma anche alle relazioni esistenti fra i componenti il gruppo designato come famiglia naturale, o come unione di fatto. La nozione di famiglia sulla quale riposa la disposizione dell’art. 8 comprende anche, in assenza di coabitazione, il legame tra un individuo e suo figlio, legittimo o naturale. Ciò non significa, tuttavia, che dalla giurisprudenza della Corte C.E.D.U. discenda l’esistenza di un obbligo per lo Stato di attribuire alle coppie non sposate uno statuto analogo a quello delle coppie sposate; così come che si possa esigere l’instaurazione di un regime speciale per una categoria particolare di coppie non sposate.

La prevalenza dell’interesse del minore sulle vicende legate alla famiglia è stato chiaramente affermato e ribadito. La pronuncia della CEDU, come in altre occasioni, ha sottolineato come sia fondamentale guardare allo sviluppo del minore e alla sua vita familiare in modo che la stessa sia sempre serena ed equilibrata.

Nel caso di specie impedire ad una bambina di frequentare la persona che fin dalla nascita ha considerato come suo padre è una violenza inaccettabile e una legge nazionale non lo può prevedere.