➡️ Legittima la sospensione del lavoratore che rifiuta di indossare la mascherina

➡️ Tribunale di Venezia

➡️ Sentenza del 4 giugno 2021

➡️ Il datore di lavoro è obbligato per legge a garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e ad adottare tutte le misure che si rendono necessarie per prevenire il verificarsi di eventi dannosi. 

➡️ Legittima pertanto la sanzione irrogata al lavoratore, che durante la pandemia rifiuta d’indossare la mascherina adducendo ragioni pretestuose e lesione dei diritti costituzionali.

‼️ IL CASO ‼️

➡️ Operatore Ecologico

➡️ Assunto dal 1990

➡️ Rappresentante sindacale dal 2017

➡️ Il 14 agosto 2020 contesta via mail l’uso della mascherina

➡️ Adduce lesioni dei propri diritti

➡️ Il 24 agosto partecipa alle riunioni aziendali senza mascherina

➡️ Il 26 agosto appende in bacheca la sua mail di contestazione

➡️ Il 27 agosto l’Azienda eleva contestazione disciplinare per aver contravvenuto obbligo di legge e istigato i colleghi

‼️ TRIBUNALE DI VENEZIA ‼️

➡️ Il lavoratore non ha ragione

➡️ Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei dipendenti 

➡️ E adottare tutte le misure necessarie

➡️ A maggior ragione l’uso della mascherina, previsto come obbligatorio dal DL 18/2020 e dal Protocollo del 24 aprile 2020