➡️ Legittima la sospensione del lavoratore che rifiuta di indossare la mascherina
➡️ Tribunale di Venezia
➡️ Sentenza del 4 giugno 2021
➡️ Il datore di lavoro è obbligato per legge a garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e ad adottare tutte le misure che si rendono necessarie per prevenire il verificarsi di eventi dannosi.
➡️ Legittima pertanto la sanzione irrogata al lavoratore, che durante la pandemia rifiuta d’indossare la mascherina adducendo ragioni pretestuose e lesione dei diritti costituzionali.
‼️ IL CASO ‼️
➡️ Operatore Ecologico
➡️ Assunto dal 1990
➡️ Rappresentante sindacale dal 2017
➡️ Il 14 agosto 2020 contesta via mail l’uso della mascherina
➡️ Adduce lesioni dei propri diritti
➡️ Il 24 agosto partecipa alle riunioni aziendali senza mascherina
➡️ Il 26 agosto appende in bacheca la sua mail di contestazione
➡️ Il 27 agosto l’Azienda eleva contestazione disciplinare per aver contravvenuto obbligo di legge e istigato i colleghi
‼️ TRIBUNALE DI VENEZIA ‼️
➡️ Il lavoratore non ha ragione
➡️ Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei dipendenti
➡️ E adottare tutte le misure necessarie
➡️ A maggior ragione l’uso della mascherina, previsto come obbligatorio dal DL 18/2020 e dal Protocollo del 24 aprile 2020