Diciamolo subito: non sempre buon padre e buon marito coincidono!

Un marito infedele può essere ugualmente un ottimo padre!

Questo è quanto stabilito da una recentissima sentenza del Tribunale di Milano datata 9 Luglio 2015.

Il nodo centrale di questa pronuncia risiede in ciò:

un marito infedele e che, quindi, viene meno al proprio dovere coniugale di fedeltà può certamente subire conseguenze giuridiche come appunto l’addebito della separazione o un risarcimento, non deve però subire limitazioni al proprio diritto di visita dei figli o subire un affido degli stessi unicamente alla madre.

Già da queste poche righe si intuisce la fondamentale portata di questa affermazione ma non basta perché il Giudice di Milano si è spinto oltre ed ha affermato che:

è assolutamente scorretto il comportamento di una madre che sfrutta il tradimento del marito per screditarlo agli occhi dei figli e incidere negativamente sul rapporto genitoriale che hanno col padre;

inoltre tale comportamento può essere valutato in sede giudiziale ai fini della decisione se affidare i figli ad un solo genitore o mantenere la bigenitorialità.

 I doveri coniugali e gli obblighi di un Genitore verso i Figli sono concetti e questioni da tenere separate.

Se da un lato si deve rispettare l’obbligo di fedeltà, dall’altro si devono sempre rispettare anche gli obblighi nei confronti dei Figli perché qualsiasi vicissitudine tra Coniugi non deve mai sfociare in comportamenti pregiudizievoli per lo sviluppo  per le abitudini di vita della prole.

Allo stesso modo devono esser tenute distinte anche le conseguenze di un tradimento coniugale:

  • se vengono violati obblighi matrimoniali, come appunto il dovere di fedeltà, la violazione può sicuramente comportare l’addebito della separazione a carico del traditore ed eventualmente anche un risarcimento del danno se l’infedeltà ha leso la dignità dell’altro coniuge;
  • tuttavia la sanzione non può investire anche il rapporto genitoriale e così il tradimento non può di per se stesso comportare limitazioni al diritto d visita dei figli o all’affidamento condiviso degli stessi;
  • in aggiunta, lo stesso coniuge tradito non può e non deve strumentalizzare i tradimento per mettere in cattiva luce l’altro di fronte ai figli perché in questo modo provoca una rilevante  lesione del rapporto genitoriale che può certamente avere ripercussioni sullo sviluppo dei minori;

Il fulcro della disciplina che regola i rapporti genitoriali ed i doveri verso i figli è rappresentato dall’interesse del minore.

Quindi solo alla stregua di ciò è possibile valutare l’adozione di provvedimenti che limitino l’esercizio della genitorialità, e se il marito è un buon padre ed i figli sono felici e sereni con lui, allora il fatto che sia stato un marito infedele non deve alterare tale rapporto.