Il caso? Moglie e marito al momento della separazione si accordavano per una somma di denaro al posto del futuro assegno di mantenimento e assegno divorzile.
Il marito versava alla donna una somma di quasi 2 milioni di euro.
Risultato? Accordo invalido!
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia 2224 dello scorso 30 gennaio 2017.
Vediamo insieme le ragioni che hanno portato a questa decisione:
Non sono leciti gli accordi che si fanno in sede di separazione dove si dispone una somma a favore di uno dei due coniugi stabilendo che lo stesso non abbia altro da pretendere in futuro.
Le parole degli Ermellini sono state le seguenti:
“Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 cod. civ. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio – potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio”
La ratio è evidente: questo tipo di accordi, soprattutto se la cifra è allettante, possono indurre ad una maggiore disponibilità ad addivenire al divorzio mentre la durata fissata dalla legge per la separazione prima della cessazione degli effetti civili ha lo scopo di permettere ai coniugi di pensare in modo nuovo e più approfondito alle ragioni che li hanno portati alla divisione e non trovare un modo per liquidarsi economicamente e basta.
Sono invece ammessi accordi di corresponsione di una somma a titolo di futuro mantenimento anziché sottostare al regime di assegno divorzile mensile, ma tali accordi avvengono durante il procedimento giudiziale e sono soggetti al controllo del Giudice in merito alla possibilità e alla congruità della somma, non avvengono tramite accordi privati che possono essere frutto di valutazioni strategiche fine a se stesse.