? Qualche minuto insieme per parlare della Legittima Difesa, un argomento dato spesso per scontato e per il quale ci si indigna con molta facilità e poca conoscenza.

? Previsto all’articolo 52 del Codice Penale, rappresenta una causa di giustificazione ossia una situazione ove il fatto commesso non rappresenta un reato.

? L’Ordinamento non permette a nessuno di farsi giustizia da sé e nemmeno permette di accanirsi contro chi ci spaventa col tentativo di aggressione, permette solo di reagire in modo eguale e contrario nel momento stesso in cui si subisce un’aggressione, fissando requisiti ben precisi e stringenti:

1. ? il Pericolo dev’essere concreto e attuale

2. ? l’Offesa che si riceve dev’essere ingiusta

3. ? deve sussistere uno stato di necessità che impone di reagire per salvare l’incolumità propria o altrui

4. ? dev’esserci una Costrizione

5. ? deve necessariamente sussistere Proporzionalità tra l’offesa ricevuta e la reazione da parte della vittima

? Prima nel 2006 poi recentemente nel 2019, con Legge n° 36, è stata introdotta ed ampliata la “Legittima Difesa Domiciliare” che riconosce una presunzione di proporzionalità tra offesa e reazione in caso di risposta ad un’aggressione in caso di violazione di domicilio.

? Pertanto, quando si subisce un’illecita ingresso nella propria abitazione o nella sede della propria attività lavorativa, si presume sempre proporzionata la reazione della vittima, sempre che la stessa subisca una aggressione e non ci sia desistenza o fuga da parte dell’aggressore. 

??‍♂️ Non è possibile scagliarsi contro chi non ha aggredito o contro chi sta fuggendo.