Non tutte le reazione sono giuste ma nemmeno tutte sono eccessive! Vediamo quando una reazione ad un’aggressione è Legittima Difesa!

La Legittima Difesa è una causa di giustificazione ossia l’azione commessa, sebbene rappresenti un reato, manca di antigiuridicità e lo Stato non ha interesse a perseguirne l’Autore.

E’ prevista dall’articolo 52 del Codice Penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

Da queste poche righe già si comprendono gli elementi essenziali di questo istituto giuridico:

  1. dev’esserci una vera e propria necessità di difendere un diritto, come ad esempio il diritto alla vita o all’integrità fisica;
  2. dev’esserci un’offesa ingiusta ossia un’aggressione ad un bene tutelato dall’Ordinamento, come ad esempio l’incolumità fisica;
  3. dev’esserci un pericolo attuale quindi incombente, concreto, tangibile;
  4. dev’esserci proporzione tra offesa subita e la reazione difensiva della vittima, pertanto non può esservi legittima difesa se ad un insulto si risponde con un pugno o se ad un pugno si risponde sparando…

Se ricorrono tali presupposti l’Ordinamento autorizza a reagire con un’azione che, altrimenti, rappresenterebbe un reato.

E’ bene a questo punto fare un po’ di chiarezza…
Se l’autore del reato dopo averlo commesso fugge, la vittima che lo insegue e lo percuote non può invocare la legittima difesa

Allo stesso modo non vi è legittima difesa tutte le volte in cui la vittima anziché reagire ha la possibilità di scappare o allontanarsi o proteggersi.

Insomma, questo istituto prevede la non punibilità del reato commesso dalla vittima solo quando questa non può fare altro che rispondere all’aggressione reagendo in modo uguale o minore.

Quando invece la reazione è superiore all’offesa ricevuta può configurarsi l’ipotesi di Eccesso Colposo di legittima difesa, previsto all’articolo 55 del Codice Penale.

In questo caso se la vittima con la sua reazione supera i limiti di proporzionalità può essere condannata per il reato commesso ma a titolo colposo, non a titolo doloso perché non aveva coscienza e volontà di commettere un reato ma stava rispondendo ad un’offesa.

Il riconoscimento di questo tipo di responsabilità colposa potrà avvenire solo se il reato commesso è punibile anche a titolo di colpa; pertanto se ad uno sgarbo si risponde con violenza e si provocano delle lesioni potrà essere riconosciuta responsabilità penale per il reato di lesioni colpose, così come nel caso in cui la vittima di un’aggressione fisica reagendo uccida il suo aggressore potrà esser chiamata a rispondere per omicidio colposo… 

La novità introdotta nel 2006 consiste in una presunzione di proporzionalità in caso di violazione di domicilio.

Pertanto la Legge ritiene proporzionata la condotta di colui che reagisce con un’arma legittimamente detenuta, o con altro mezzo idoneo, contro chi si introduce illegittimamente nella sua abitazione.

Anche in questo caso non viene legittimato il Far West, ci sono dei limiti e non vi sarà proporzione:

  • se colui che si è introdotto illegittimamente desista volontariamente dalla propria azione
  • se non vi è un pericolo attuale e concreto per beni o incolumità propria o altrui

Quindi non è ritenuta legittima ogni difesa contro i ladri, è stato solo stabilito che, di tutti i requisiti che devono essere soddisfatti affinché possa esser riconosciuta la legittima difesa, si ritiene che in caso di violazioni di domicilio il requisito della proporzionalità sia per legge già riconosciuto!