E’ fantastico essere sempre connessi, ma siamo al sicuro?? Le intercettazioni sono all’ordine del giorno, noi teniamo alte le difese? Vediamolo insieme!

Partiamo dalla definizione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2003 secondo cui le intercettazioni sono una “captazione, occulta e contestuale, di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo“.

Ma in concreto cosa può essere intercettato?
Tutto! Dalle telefonate agli sms, dai fax alle e-mail, dalle conversazioni in una stanza chiusa a quelle all’aperto.

Detta così sembra un gioco di spie! In realtà le intercettazioni si suddividono in numerose tipologie, così come ci sono le intercettazioni telefoniche, quelle telematiche o informatiche, e quelle ambientali!

E’ quindi possibile intercettare qualsiasi messaggio o conversazione?
Sì ma non ogni intercettazione è lecita!

Sono lecite le intercettazioni compiute dalle Forze dell’Ordine nell’ambito delle indagini, proprio perché le intercettazioni sono un mezzo di ricerca di prove che possano indicare un collegamento tra il soggetto che si intercetta ed il reato per cui si indaga.

Come ogni mezzo di ricerca, anche questo può mostrare l’assoluta estraneità del soggetto al reato, anzi in taluni casi è fondamentale per accertare che il soggetto non ha nulla a che fare con i reati commessi o con altre persone oggetto di indagine!

Ci sono altri limiti all’uso delle intercettazioni?
Certamente! 
Fino al 1974 era possibile ricorrere ad intercettazioni (anche se attuate con mezzi meno tecnologici…) per qualsiasi crimine, oggi invece lo stesso Codice di Procedura Penale prevede limiti espliciti!

Così l’articolo 266 prevede un elenco di reati per i quali è possibile ricorrere ad intercettazioni telefoniche o telematiche, come ad esempio in materia di armi, esplosivi, stupefacenti, contrabbando, ingiuria, minaccia, usura, molestie telefoniche, …

Se poi le intercettazioni sono di tipo ambientale e vengono effettuate in un ambiente privato, come la casa del sospettato, per essere lecite ed utilizzabili in un futuro processo si deve prevedere che all’interno delle mura si stia svolgendo l’attività criminosa.

Infine, quali formalità devono esser rispettate per poter svolgere intercettazioni?
Anche in questo caso il Codice di Procedura Penale è molto esplicito!
Il Pubblico Ministero deve chiedere l’autorizzazione al Giudice per le Indagini Preliminari che, laddove autorizzasse, dovrà farlo con Decreto motivato e solo se ricorrono due condizioni: devono esserci gravi indizi di reato e l’intercettazione dev’essere assolutamente indispensabile per proseguire le indagini!

Se c’è urgenza che si possa pregiudicare le indagini, il Pubblico Ministero può procedere anche senza autorizzazione e sarà lui stesso a redigere un Decreto motivato, dovrà comunicarlo immediatamente al Giudice per le Indagini Preliminari che entro 48 ore potrà convalidarlo o meno, se non lo farà allora l’intercettazione non potrà essere proseguita e i dati raccolti non potranno essere in alcun modo utilizzati!

Inoltre di tutte le intercettazioni è redatto verbale ove vengono trascritte e tutto il materiale dev’essere conservato dal Pubblico Ministero.

In conclusione, vediamo come le intercettazioni lecite debbano seguire molte formalità che sono state previste proprio a garanzia della riservatezza del cittadino ed il mancato rispetto di tutte le regole comporta l’inutilizzabilità di quanto intercettato, inoltre devono inserirsi nell’ambito di un’indagine aperta a seguito della commissione di un reato.

Quello che preoccupa sono le intercettazioni non lecite, compiute da non si sa chi, non si sa dove, non si sa quale hacker, da quale computer, da che server sparso nel mondo e a che scopo….