Alla guida non basta essere prudenti, occhio anche alla prudenza degli altri
Ciascun guidatore deve tenere in debita considerazione l’eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e tenere alta la propria prudenza anche se la vettura viene da una strada con obbligo di precedenza.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza numero 53304 del 15 dicembre 2016.
Nel caso di specie si era verificato un incidente frontale tra due vetture dove una era intenta a svoltare a sinistra e l’altra, venendo in senso opposto, non ha dato la precedenza causando di fatto l’impatto.
I Giudici della Suprema Corte hanno così stabilito che, anche se la vettura che viene in senso opposto deve darci la precedenza, non possiamo confidare che anche l’altro guidatore sia prudente e, nel momento in cui vediamo che si sta avvicinando a velocità elevata, dobbiamo diffidare e fermarci – anche se siamo nel giusto – per evitare un probabile incidente.
La vettura che marciava in senso opposto, pur avendo obbligo di fermarsi per dare la precedenza all’altra vettura che stava svoltando, procedeva ad un’andatura assolutamente imprudente ma questo non è bastato per addossare alla stessa l’intera colpa per il sinistro avvenuto.
Trattandosi di procedimento penale per il reato di lesioni causate dall’impatto non sono state affrontate questioni di concorso di colpa o di risarcimento dell’assicurazione ed è stata riconosciuta la responsabilità penale in capo al conducente che non ha dato la precedenza ma la pronuncia è ugualmente significativa in quanto ammette, nei reati stradali, che un soggetto non solo deve comportarsi in modo prudente e diligente ma deve calcolare anche lo stile di guida altrui, senza poter fare affidamento sul rispetto degli obblighi da parte degli altri conducenti.
Che dire… vengono in mente i consigli della nonna che ricordava sempre di tenere in conto anche i comportamenti altrui e la Cassazione non si è discostata da questa massima di esperienza stabilendo che:
Il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente”