➡️ Corte d’Appello di Roma

➡️ Sentenza n° 8274/2021

➡️ Di chi è la responsabilità patrimoniale di un furto effettuato da terzi all’interno del parcheggio condominiale?

 

‼️ IL CASO ‼️

➡️ Lo scenario è un condominio composto da cinque edifici e protetto da muro di cinta, un solo varco di accesso, guardiola del portiere e cancello a chiusura elettromagnetica.

➡️ Succede che due condomini lamentano i furti dei rispettivi motoveicoli e il tentativo di furto dell’automobile, mezzi parcheggiati nell’area di parcheggio di proprietà condominiale. 

➡️ I due, quindi, citano in giudizio il condominio, chiedendo così il risarcimento dei danni patrimoniali e morali e la messa in sicurezza dell’area tramite la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici possibili. 

➡️ In base all’art. 1766 del Codice civile, infatti, si è ritenuto di considerare responsabile il custode (quindi il condominio in persona dell’amministratore) considerando il contratto di parcheggio come concluso per fatti concludenti relativi all’utilizzo dei posteggi condominiali.

 

⚖️ CORTE D’APPELLO ⚖️

➡️ La Corte d’Appello, però, conferma il giudizio di primo grado.

➡️ L’utilizzo dell’area di parcheggio, infatti, non comporta la conclusione di contratto per fatti concludenti, piuttosto riguarda l’art. 1102 del Codice civile e l’esercizio del diritto di uso dei beni comuni.

➡️ L’installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza, inoltre, deve essere stabilita dall’assemblea condominiale. 

➡️ In questo senso, spetta ai condòmini richiedere un’assemblea per discutere il da farsi e impugnare una eventuale delibera negativa.

➡️ Per approfondimento:

https://giuridica.net/furto-nel-parcheggio-del-condominio-di-chi-e-la-responsabilita/

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