Cosa c’è di più odioso di chi alza le mani contro una donna? Rabbia e indignazione non sono abbastanza! Vediamo insieme i recenti interventi legislativi di prevenzione e contrasto!

L’espressione “Femminicidio” comprende tutti quei casi di omicidio doloso o preterinzionale nei confronti di una donna, spinti da un movente di genere ossia proprio perché la vittima è di sesso femminile.

Non ci sono dati ufficiali, si stima però che solo nel 2012 vi siano stati più di 120 casi di femminicidio solo nella provincia di Bologna!!

Quali sono stati gli sviluppi recenti per contrastare questo fenomeno? Nel 2011 i membri del Consiglio d’Europa hanno sottoscritto la Convenzione di Istanbul proprio in tema di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, ratificata dall’Italia solamente nel 2013.

Cosa prevede la Convenzione?

  • Proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;
  • Esercitare la dovuta diligenza da parte di tutti gli Stati per prevenire tali episodi;
  • Aumentare la protezione delle vittime e la punizione dei responsabili;
  • Combattere la violenza fisica, psicologica e sessuale;
  • Aumentare le azioni di contrasto allo stalking;
  • Vietare ogni tipo di discriminazione.

Qual è stata la risposta dall’Italia? Un Decreto-Legge prima, il n° 93 del 14 agosto 2013, e una successiva conversione in Legge, la n° 119 del 15 ottobre 2013.

Le novità principali si possono riassumere nei seguenti punti:

  1. Il delitto di minacce ha subito un aggravamento di pena: l’art. 612 del Codice Penale prevede ora la pena della multa che supera i 1000 euro, prima superava da poco i 50…
  2. Ora tra le varie aggravanti indicate nell’articolo 61 del Codice Penale vi è altresì l’aggravante di aver commesso un maltrattamento in famiglia in presenza di un minore o di una donna in stato di gravidanza.
  3. E la violenza sessuale è ora punita più severamente se viene commessa nei confronti di una donna in gravidanza o nei confronti della propria moglie o compagna!
  4. Si prevede la possibilità di arresto in flagranza di reato nei casi di stalking e di maltrattamenti in famiglia.
  5. Per il reato di stalking è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche nei confronti di colui che commette atti persecutori.
  6. Inoltre la vittima di un reato di violenza contro la persona può accedere al patrocinio a spese dello Stato in modo da non dover gravare la persona offesa anche delle spese legali oltre a tutte le conseguenze fisiche e morali che sopporta.
  7. Chi viene colto in flagranza per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o altri delitti di violenza può subire un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare se vi è pericolo che possa commettere nuovamente il reato o sia pericoloso per gli altri familiari.
  8. Infine, dev’essere comunicato anche alla vittima se l’autore del reato non è più sottoposto ad una misura cautelare (come ad esempio la custodia in carcere, gli arresti domiciliari, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) o se tale misura viene sostituita, e la vittima entro due giorni – a mezzo di suo Difensore – può presentare memorie al Giudice.

Come abbiamo visto, anche se molto sinteticamente per non annoiare il lettore con tecnicismi giuridici, l’Italia ha fatto importanti passi avanti in tema di contrasto alla violenza di genere e prevenzione.

Sarebbe auspicabile, come da molte parti si invoca, la creazione di un Osservatorio Nazionale che tenga monitorati i casi di violenza contro le donne e di femminicidio.

Tuttavia le recenti riforme al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale sono in linea con le istanze di tutela e protezione!