Così è stato deciso: l’offesa su Facebook costituisce reato di diffamazione aggravata!
In cosa consiste il resto di diffamazione? Art. 595 del Codice Penale: offendere l’altrui reputazione in presenza di più persone.
Ma attenzione al terzo comma…
Le pene si innalzano se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
E Facebook è stato proprio ritenuto un mezzo di pubblicità dalla Corte di Cassazione, con sentenza n° 50 del 2017.
Perché? Beh, le parole dei Giudici della Suprema Corte sono state chiare:
“… la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”.
“l’aggravante dell’uso della pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato di coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando -e aggravando – in tal modo la diffusione del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione da parte degli utenti, allargandone il numero ad uno spettro di persone sempre più esteso”.
Pertanto, sempre più attenzione alle proprie dichiarazioni pubbliche su facebook perché, come abbiamo visto, non rischiando di rappresentare solo una diffamazione ma addirittura aggravata.