FUGA DAI DOMICILIARI PER CONVIVENZA DIFFICILE. E EVASIONE?Disponendo gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione.

E se la convivenza con i familiari risulta impossibile, è lecito allontanarsi da casa?

Il ricorso presentato dall’imputato arrestato in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari, contestando l’affermazione di responsabilità per il delitto di evasione ribadito sulla base del dato estrinseco di essere stato sorpreso fuori dal domicilio coatto, senza considerare l’alta conflittualità instauratasi con il padre convivente che lo aveva spinto a tale condotta, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3802 del 25/01/2017.

Nel caso di specie un uomo, in stato di arresto presso la propria abitazione, se ne allontana senza autorizzazione a causa della difficile convivenza con il padre.

Non ci sono dubbi per la Suprema Corte: si tratta di evasione in quanto è possibile riscontrare il dolo, requisito necessario per l’imputazione del reato.

Vi è infatti la consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura cautelare, a nulla rilevando i motivi che hanno spinto a tale condotta l’agente e indipendentemente dall’asserita volontà di ritornarci.

Interessante è confrontare questa pronuncia con altre precedenti in cui non si è riconosciuto il reato di evasione.

Con la sentenza 16673 del 2010 i giudici hanno escluso il reato per il soggetto che ha richiesto telefonicamente l’intervento dei Carabinieri ed ha poi atteso il loro arrivo fuori dall’abitazione, in modo da porre consapevolmente in essere una trasgressione idonea a ricondurlo in carcere, attesa l’impossibile convivenza con i familiari.

Con la sentenza 32668, sempre del 2010, è stata la volta dell’uomo che, costituitosi presso i Carabinieri a causa di una lite in ambito familiare che temeva potesse degenerare, ha fatto una telefonata ai militari per richiedere di essere ricondotto in carcere, salvo poi raggiungere personalmente la caserma non essendo stato tempestivo il loro arrivo.

Allo stesso modo con la sentenza n. 25583 del 2013 si esclude l’evasione per l’uomo che, uscito dalla sua abitazione ove si era creata una situazione insostenibile di convivenza con i familiari, si reca immediatamente dai Carabinieri ove gli arresti si tramutano in consegna alla forza pubblica.

È proprio il caso di dirlo: parenti serpenti. Tanto da preferire il carcere.