Dopo la separazione tra coniugi i figli minori vengono, nella maggior parte dei casi, collocati presso uno dei genitori con la possibilità per l’altro di far visita ai minori in giorni e orari settimanali concordati tra le parti o stabiliti dal Giudice. Ed il genitore che non convive con i minori ha diritto di poter mantenere rapporti con gli stessi, è anzi favorito un rapporto costante ed equilibrato.
Tuttavia è anche ritenuto un fatto di rilevante gravità il comportamento del genitore che, in assenza di impedimenti legittimi o di salute, si disinteressa dei figli e non tiene contatti con loro, trasgredendo in tal modo le prescrizioni stabilite dal Giudice.
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia, la numero 47287 del 30 novembre 2015, ha addirittura stabilito che un simile comportamento integra gli estremi di un reato, quello previsto dall’articolo 570 del Codice Penale, che recita così:
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Abbiamo affrontato questa norma già in altri contesti, soprattutto in merito alla condotta di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori non versando le somme per il loro mantenimento.
In questo caso, invece, viene in rilievo il primo comma dell’articolo citato, interpretato dalla Corte in riferimento alla condotta descritta.
Nel caso di specie il padre era stato autorizzato dal Giudice a prelevare i figli presso l’abitazione dell’ex coniuge tutti i weekend in modo da passare con loro due giorni pieni a settimana e poter avere con gli stessi un rapporto equilibrato e continuativo.
L’uomo – però – disattendeva queste prescrizioni e non si presentava a prendere i figli, tenendo quindi una comportamento di totale disinteresse nei confronti dei minori i quali si aspettavano, e forse speravano, di passare il fine settimana col padre.
Per i Giudici di Cassazione sussiste un dovere di cura dei propri figli minori che attiene ai propri obblighi di responsabilità genitoriale, ancor prima e a prescindere da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in tal senso.
Pertanto una condotta contraria integra una sottrazione ai propri obblighi genitoriali e può integrare la fattispecie di reato prevista all’articolo 570 del Codice Penale.