Il Tribunale ordinario di Gela, non ordinanza del 14 marzo 2016 ha stabilito che può essere revocata l’assegnazione della casa familiare alla ex-moglie se il figlio maggiorenne, con essa convivente, è divenuto economicamente autosufficiente.Nel caso di specie la donna viveva col figlio nella casa familiare di proprietà dell’ex-marito, nel frattempo andato a vivere altrove dopo la separazione.

Ai sensi della Legge 898 del 1970 la casa familiare dev’essere assegnata al genitore a cui vengono affidati i figli o con cui figli convivono e in ogni caso dev’essere preferito il coniuge economicamente più debole. Nel caso in cui non ricorressero questi presupposti ci troveremmo di fronte ad un’espropriazione di proprietà, e non ad un’assegnazione.

Per questo motivo, quando vengono meno i requisiti che, al tempo, hanno giustificato l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario dell’immobile, questo deve ritornare nel possesso del proprietario.

Il caso di specie riguarda, appunto, questa situazione. 

La donna non era neppure priva di “un tetto sulla testa” in quanto comproprietaria di un immobile con suo fratello, perciò aveva dove trasferirsi. E il figlio convivente era economicamente autosufficiente, maggiorenne e autonomo.

Non vi era più alcun motivo che legittimasse la permanenza della donna all’interno dell’immobile di non sua proprietà.

Il Tribunale si è espresso con le seguenti parole:

“Ritenuto che la resistente può far fronte alla propria esigenza abitativa, essendo proprietaria di altro immobile, non va disposta l’assegnazione della casa coniugale alla resistente, ritenuto parimenti con riferimento alla domanda di assegnazione dell’immobile domandata dal ricorrente, che ne è esclusivo proprietario, che l’assenza dei presupposti di cui all’art. 6 della L. 898/1970 implicano che non possa farsi luogo ad una statuizione in ordine alla sua assegnazione, e che l’uso e l’abitazione dell’immobile debba piuttosto seguire il diritto di proprietà…”

Ritenute queste considerazione… revocata l’assegnazione della casa familiare alla donna!

Pertanto, ricordiamo sempre che l’assegnazione della casa familiare al coniuge che convive con i figli minori o non economicamente autosufficienti risponde ad esigenze di tutela e crescita della prole, facendo sì che il minore non venga trasferito in altra casa o quartiere e possa continuare a crescere là dove ha i suoi punti di riferimento, però non è un passaggio di proprietà da un coniuge all’altro, anzi – una volta cessati i requisiti di permanenza – l’immobile dev’essere restituito al suo legittimo proprietario.