Una piccola sbronza da ragazzi non ha mai fatto male a nessuno… tranne che al Negoziante…! Vediamo insieme quando è Reato la Somministrazione di Alcool a Minori!

Diciamolo subito: è vietato somministrare alcool a minori degli anni 18!

E aggiungiamo:
– E’ un Reato somministrare bevande alcoliche a minori degli anni 16, punito con l’arresto fino a 1 anno! (Articolo 689 del Codice Penale)
– E’ invece solo un illecito amministrativo somministrare bevande alcoliche a soggetti di età compresa tra 16 e 18 anni, punito con sanzione pecuniaria che può variare tra i 250 ed i 1000 euro! (dell’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125)

In caso di vendita a minori degli anni 16 la sanzione può estendersi sino alla sospensione della licenza per l’esercizio commerciale.

In caso di seconda sanzione per somministrazione di alcolici a minori è previsto l’automatico provvedimento di sospensione dell’attività per un minimo di 3 mesi, nonché sanzione da 1000 a 25.000 Euro!!

Inoltre non è sanzionata solo la somministrazione, ossia la vendita di alcolici per il consumo, ma anche solo la vendita.
Devono pertanto tenere gli occhi ben aperti anche tutti quegli esercizi commerciali come supermercati o mini-market che si trovano alla cassa ragazzi con in mano alcolici.

E’ obbligo del titolare dell’esercizio, o chi chiunque si trovi al reparto vendita, chiedere un documento d’identità al ragazzo e accertarsi che abbia compiuto i 18 anni prima di vendere le bevande alcoliche poiché il fatto che il ragazzo dimostrasse più anni o che non avesse con sé un documento non scusa il titolare!

Pertanto è molto rischioso far finta di niente o vendere ugualmente alcool a minori perché i controlli sono sempre più frequenti e le pene sono state innalzate proprio per contrastare il fenomeno!

Ed è importante altresì prestare attenzione anche ai maggiorenni che acquistano alcool per poi dividerlo un istante dopo con i minorenni una volta uscito dal negozio…