Se prima era considerato da tutti illecito fingersi una persona diversa proprio sul Social Network che ha fondato il suo business sull’identità delle persone e il collegamento fra loro, ora anche la Magistratura ha iniziato ad occuparsi del fenomeno, considerandolo talvolta Reato!

Attenzione, non è una circostanza che colpisce solo personaggi di grande notorietà come ad esempio il noto cantante Samuele Bersani che ha addirittura risposto sulla bacheca della pagina falsa la quale ha raccolto perfino più adesioni di quella ufficiale, ma è un fenomeno che può colpire tutti. Basti pensare a tutti coloro che scelgono profili di persone molto lontane per poi usare quella falsa identità per controllare altri utenti su Facebook senza realmente apparire.

Il reato che per primo viene in evidenza è quello previsto all’articolo 494 del Codice Penale, il reato di Sostituzione di Persona che recita così:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

La disposizione è molto chiara, si punisce con pena della reclusione colui che sostituisca la propria persona ad una altrui attribuendosi falso nome o falso stato.

Per potersi configurare Reato è, tuttavia, necessario un fine specifico ossia che la sostituzione avvenga allo scopo di procurare un vantaggio o arrecare un danno; e l’espressione “vantaggio” non deve per forza essere intesa in senso patrimoniale, ben potendo rappresentare una qualsiasi utilità per l’autore del reato.

Deve inoltre avvenire a mezzo di un’induzione in errore ossia creando una falsa rappresentazione agli altri utenti di Facebook portandoli proprio a credere che il profilo con cui stanno interagendo sia quello della persona con cui ci si sostituisce.

Non vi sarebbe sostituzione se questa apparisse talmente grossolana o irreale da non poter essere ritenuta tale da nessuno.

Oltre al reato di cui abbiamo appena parlato si possono aggiungere tutti quelli commessi a mezzo del profilo falso. Così se un soggetto, tramite falsa identità online, scrive post diffamatori o ingiuriosi, oppure comincia a molestare altri utenti, allora potrà esser punito anche per i reati di diffamazione o molestia a mezzo strumento informatico.

Detto ciò, è fondamentale aggiungere che alla responsabilità penale per i reati commessi online può aggiungersi altresì una responsabilità civile per il danno all’immagine causato alla persona alla quale è stata rubata l’identità. Deve infatti essere risarcito colui che, magari stimato imprenditore o integerrimo lavoratore, ha subito un danno alla propria professionalità o alla propria reputazione per colpa di un profilo falso.

Infine è bene ricordare che ogni movimento compiuto online lascia una traccia, tanto sul PC dal quale è stato compiuto quanto sui server di Facebook o della linea internet, pertanto oltre che rischioso è anche molto ingenuo cercare di fingersi un’altra persona perché nella maggior parte dei casi è possibile risalire all’autore.

Neppure la collocazione estera dei server può agevolare l’autore del reato se essi si trovano in paesi che hanno stretto accordi o siglato convenzioni in tal senso con l’Italia.