Quando un pugno in più fa la differenza… Vediamo insieme la differenza tra il Reato di Percosse e quello di Lesioni Personali

Cominciamo con una breve lettura del testo della Legge:

All’articolo 581 del Codice Penale troviamo il Reato di Percosse:

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

All’articolo 582 del Codice Penale troviamo il Reato di Lesioni Personali:

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Sono entrambi Reati contro l’Incolumità Individuale ossia contro l’integrità fisica della persona, bene di altissimo livello tutelato dalla nostra Carta Costituzionale all’articolo 32!

La differenza principale tra i due Reati risiede nel concetto di Malattia, pertanto vi saranno Percosse se dall’azione non deriva una malattia nella vittima mentre vi saranno Lesioni se la malattia insorgerà.

Ma cosa si intende per “Malattia nel corpo o nella mente”?

La Giurisprudenza si è più volte interrogata e negli anni è giunta a definizioni sempre più precise.

In linea generale possiamo dire che  con Malattia si intende una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo”

La Corte di Cassazione nel 2014 ha affermato che anche una contusione può esser considerata malattia!

E’ richiesto comunque un nesso di causalità ossia la malattia dev’essere una conseguenza della lesione!

Le Lesioni Personali non sono tutte uguali e anche la Legge le suddivide in base alla gravità e ne differenzia le risposte punitive.

Si divide tra:

  • Lesioni Personali Lievissime: previste all’articolo 582 del Codice Penale se la malattia non ha durata superiore ai 20 giorni;
  • Lesioni Personali Lievi: previste all’articolo 582 del Codice Penale se la malattia ha durata compresa tra i 20 e i 40 giorni;
  • Lesioni Personali Gravi: previste all’articolo 583 del Codice Penale con la pena della reclusione da 3 a 7 anni in due circostanze:
    1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
    2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
  • Lesioni Personali Gravissime: anch’esse previste all’articolo 583 del Codice Penale con una pena da 6 a 12 anni di reclusione se dal fatto commesso deriva alla vittima:
    1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    2. la perdita di un senso;
    3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
    4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Quella appena descritta rappresenta la classificazione delle Lesioni Personali Dolose, quelle cioè commesse con coscienza e volontà di causare una lesione e una malattia nella vittima.

Nel nostro Ordinamento è presente anche la categoria delle Lesioni Personali Colpose, di cui parleremo però in un articolo a parte perché la Legge prevede situazioni e sanzioni diverse nel caso in cui tali lesioni si verificassero per inosservanza della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro o in tema di circolazione stradale.