Se il lavoro nobilita l’uomo cominciamo anche noi questo articolo come le favole…

C’era una volta una Legge, una legge molto importante, la n° 300 del 1970 definita Statuto dei Lavoratori, ora è intervenuto il Jobs Act che cambia un po’ le carte in tavola…

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori dice che:

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Quindi:

  • non è in alcun modo possibile usare impianti audiovisivi o apparecchiature che possano controllare a distanza i dipendenti

  • MA se quel tipo di impianti sono necessari per esigenze organizzative o produttive si possono ugualmente installare ma previo accordo con le rappresentanze sindacali dell’azienda o col servizio ispettivo della direzione territoriale del lavoro.

Come fare invece nel caso di Computer, Tablet e Smartphone?

  • Il Jobs Act ha previsto che non sia più necessario che il Datore di Lavoro faccia accordi con le rappresentanze sindacali se vuole controllare gli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa o quelli che servono per registrare accessi e presenze come i badge.

  • Inoltre i dati raccolti potranno essere utilizzati a fini disciplinari! Tranne, ovviamente, i dati sensibili del lavoratore!

Vi sono comunque dei limiti:

  • innanzitutto il Datore di Lavoro deve rispettare il Codice della Privacy

  • in secondo luogo il Lavoratore dev’esser messo a conoscenza della possibilità di controlli tramite un’informativa redatta dal Datore e un regolamento preventivo che spieghi cosa può e non può fare.