Una lotta a colpi di diritto anche dopo la separazione!

La vicenda? Marito e moglie chiedevano e ottenevano la separazione senza però stabilire nulla riguardo l’assegnazione della casa coniugale anche perché non vi erano figli. 

La moglie si assentava per una breve vacanza, nel frattempo il marito, proprietario esclusivo dell’immobile, cambiava la serratura d’ingresso e lasciava una lettera alla sua ex invitandola a lasciare quella casa quanto prima.

La donna ricorreva al Giudice perché si riteneva spogliata del possesso dell’immobile e l’uomo si costitutiva nel medesimo giudizio sostenendo invece che ella non avesse alcun titolo per rimanere in quella che era la loro casa coniugale.

Il Tribunale accoglieva le ragioni della donna sostenendo che, in virtù degli obblighi scaturenti dal matrimonio, ella avesse una detenzione qualificato di quell’abitazione.

Il principio stabilito dal Giudice di primo grado? Finché non intervengono pronunce definitive in ordine alla gestione dei beni tra i coniugi, il coniuge proprietario esclusivo dell’immobile non può a suo piacimento sostituire le serrature e spogliare in tal modo l’altro coniuge che, in virtù degli obblighi matrimoniali, è detentore qualificato dell’abitazione.

In realtà è frequente che prima o dopo la separazione uno dei due coniugi accampi diritti o invochi doveri dell’altra parte e cerchi impulsivamente di prendere arbitrari provvedimenti, dettati perlopiù dalla conflittualità della crisi coniugale e dagli scontri verbali all’ordine del giorno.

E’ tuttavia da tener sempre presente che gesti simili portano raramente a conclusioni positive, anzi sempre più spesso il coniuge che agisce in mala fede o in modo dispettoso oppure con ritorsioni rischia non solo di dover tornare sui propri passi ma, in alcuni casi, a dover provvedere al risarcimento dell’altra parte alla quale è stato causato un danno.

Anche dopo la separazione rimane l’obbligo in capo alle Parti di comportarsi con reciproco rispetto, un dovere che deve sempre regolare la vita coniugale e che permane pure quando l’affectio maritalis svanisce.

Il Tribunale si è espresso nel seguente modo;

«a prescindere dalle ragioni proprietarie del convenuto, che potranno essere oggetto di tutela in altra sede e che non rilevano nella presente delibazione possessoria, parte convenuta non può porre in essere a fini di autotutela l’attività di sostituzione della serratura d’ingresso; in proposito è assodato che costituisce spoglio sanzionabile ai sensi dell’art. 1168 c.c. la condotta di chi, perfino se proprietario, si faccia ragione da sé, impossessandosi direttamente dell’immobile ».

In conclusione, cercar di farsi ragione da sé oltre ad essere una ritorsione può ritorcersi contro, molto meglio sarebbe stato adire il Tribunale dimostrando che la donna non aveva alcun titolo per rimanere nell’immobile e chiederne l’immediato rilascio…