Codice Penale, articolo 659, reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

La Cassazione, con sentenza n° 5613/2017, ha confermato la condanna a carico della donna per non aver tenuto sotto controllo il cane molesto…

Già in primo grado il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato la padrona per lo stesso reato in quanto ella “non avrebbe impedito ai propri cani di latrare e abbaiare di giorno e di notte”

La donna impugnava la suddetta condanna spiegando ai Giudici d’Appello che i rapporti di vicinato erano ormai logori da anni e anni e il comportamento dei suoi due cani non aveva arrecato alcun disturbo alla pubblica tranquillità, oltretutto perché non vi era neppure alcuna relazione tecnica che provasse l’avvenuto superamento della soglia della normale tollerabilità.

Senza contare che dei testimoni sentiti nessuno riferiva di aver mai visto i cani della donna abbaiare, non potendosi quindi provare che gli animali molesti fossero proprio i suoi.

Però la Corte di Cassazione si è espressa in senso contrario ed ha confermato la condanna dei gradi precedenti nei quali diverse persone avevano affermato che i cani della donna erano soliti abbaiare frequentemente sia di giorno che di notte recando disturbo al riposo di tutto il vicinato…

Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto la colpevolezza dell’appellante in ragione di plurimi elementi istruttori e, in particolare, delle deposizioni rese da numerosi soggetti che avevano confermato quanto contestato ex art. 659 cod. Pen.; e cioè che i cani di proprietà dell’appellante erano soliti abbaiare di giorno e di notte, con grande frequenza, si da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo dei testi, tutti abitanti nelle immediate adiacenze.”

La Corte ha proseguito il ragionamento in punto di diritto ribadendo alcuni principi che è utile riportare:

  1. La responsabilità per il reato di disturbo di occupazione e riposo delle persone non implica la prova dell’effettivo disturbo di più persone ma è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato;
  2. L’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica ma si può dimostrare anche con altri elementi di prova come le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire circa le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti in modo tale da poter giungere alla prova del superamento della soglia della normale tollerabilità;

Per questi motivi la Corte di Cassazione non ha ritenuto attendibili le doglianze della donna che sosteneva non fosse raggiunta una piena prova a suo carico, poiché i principi sopra riportati mettono in luce come il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni sia un reato di pericolo presunto laddove non è necessaria una concreta lesione del bene giuridico altrui ma è sufficiente che tale bene sia messo in pericolo.