Con sentenza 45844 del 2014 la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza di condanna nei confronti di un medico ospedaliero rifiutatosi di visitare un paziente giunto in Pronto Soccorso a seguito di un grave sinistro stradale.

Il reato di Rifiuto di Atti d’Ufficio, previsto all’articolo 328 del Codice Penale recita in questo modo:

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il fatto riguardava il caso di un uomo coinvolto in un sinistro stradale e portato all’Ospedale più vicino nel quale gli veniva diagnosticato un politrauma con necessità urgente di una TAC celebrale che, però, non poteva essere eseguita sul posto stante la mancanza della necessaria strumentazione.

Il paziente veniva allora trasportato d’urgenza presso un altro Ospedale ove veniva eseguito l’esame; poco dopo il soggetto presentava forti dolori nella regione pelvico-addominale e i medici presenti consigliavano al medico di turno nel reparto di chirurgia di non rimandare il paziente al precedente ospedale e tenerlo ricoverato presso quel reparto.

Il medico di turno, al contrario, riteneva che il paziente fosse giunto in quell’Ospedale solo per eseguire la TAC e non potesse esser lì ricoverato, si rifiutava pertanto di effettuare la visita del paziente in vista di un successivo ricovero.

I medici di Pronto Soccorso procedevano ugualmente alla visita del paziente e al suo ricovero presso la stessa struttura ma in un altro reparto mentre il medico di turno continuava ad opporre il suo rifiuto e chiedeva all’infermiera che aveva nel frattempo segnato i dati del paziente di cancellarli.

La Corte d’Appello, secondo i Giudici della Suprema Corte, aveva seguito un percorso logico e corretto nel giungere alla sentenza di condanna dell’Imputato poiché aveva valutato il grado di urgenza dell’atto d’ufficio richiesto e si era altresì sul fatto che gli altri medici, colleghi dell’Imputato, avevano più volte richiesto il ricovero del paziente stante le condizioni in cui versava ed il Pronto Soccorso aveva proprio provveduto in tal senso ignorando le indicazioni dell’Imputato di rimandare il paziente al precedente Ospedale.

La Cassazione ha inoltre affermato che integra il reato di omissione di atti d’ufficio la condotta del medico di reparto che si rifiuta di procedere al ricovero del paziente quando sussiste un effettivo pericolo che il differimento del ricovero possa causare danni gravi alla persona.

Nel caso di specie le condizioni di salute del paziente che poche ore prima aveva subito un grave sinistro stradale erano tali da necessitare un immediato ricovero e conseguente osservazione al fine di scongiurare lesioni interne o provvedere alla tempestiva cura dell stesse.

Inoltre i sopraggiunti dolori addominali del paziente costituivano una situazione di urgenza che non poteva ammettere dilazioni in quanto indicava l’eventualità di possibili e sopravenute conseguenze negative per il paziente.

Non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la su indicata fattispecie incriminatrice, ma soltanto quelle legate ad una situazione di indifferibilità, in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per il pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo conto, ovviamente, delle peculiari caratteristiche e delle specificità di ogni singolo caso concreto.

Con queste parole la Corte ha chiarito che:

La situazione venutasi a creare nel caso in esame, infatti, non solo era connotata da un pericolo effettivo di grave danno per la salute del paziente, ma era diversa e sopravvenuta rispetto alle esigenze che avevano inizialmente determinato il suo trasferimento da un Ospedale, privo dei mezzi tecnici necessari, ad un altro più attrezzato, dove si era in seguito manifestato con assoluta evidenza un nuovo stato patologico, determinando in tal modo la necessità di atti indifferibili a tutela della salute, che imponevano un intervento immediato da parte del medico di turno del pronto soccorso, tanto più ove si consideri che egli era stato pienamente messo a conoscenza della situazione in cui il paziente versava.

 

Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì ribadito alcuni principi già affermati in precedenza tra cui:

  • il potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi o, comunque, di accertare le reali condizioni di chi, lamentando un grave stato di sofferenza, solleciti l’intervento del servizio di pronto soccorso; ne consegue che il rifiuto di effettuare la visita medica, nelle predette circostanze, non integra una valutazione discrezionale del medico, ma si risolve in un indebito comportamento omissivo. (Cassazione, sentenza n 3956/1985)

  • integra l’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 328, comma primo, cod. pen., il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Cassazione, sentenza n° 46512/2009)

  • in tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto rifiutato ben può essere apprezzato tenendo conto del tenore e della provenienza delle richieste formulate al soggetto attivo. (Cassazione, sentenza n° 27840/2009)

  • Il rifiuto di un atto d’ufficio, invero, si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo (Cassazione, sentenza n° 4995/2010)